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A quali congedi dobbiamo far riferimento a seconda dello specifico momento in cui ci troviamo dell'iter adottivo?
A quali congedi dobbiamo far riferimento a seconda dello specifico momento in cui ci troviamo dell'iter adottivo?
Quando si parla di adozione, tre sono i tipi di congedo ai quali è possibile ricorrere che possiamo così riassumere:
- Congedo per adozione (per la permanenza all’estero)
- Spetta alla coppia adottiva solo nel caso in questa non chieda congedo maternità o paternità.
- Ha durata del periodo di permanenza all’estero.
- Non è retribuito.
- Viene certificato dall’Ente autorizzato che segue la coppia nelle procedure di adozione.
- NB Nel caso in cui richiedano il congedo di maternità o paternità esso partirà dall’inizio della permanenza all’estero e si protrarrà per i 5 mesi successivi. In questo caso è prevista la retribuzione (art. 2 – comma 452 "punto 3")
- Congedo di maternità e paternità (prima e dopo l’ingresso)
- Spetta alla madre lavoratrice o, qual’ora essa non lo richieda, spetta al padre lavoratore.
- Ha durata di 5 mesi complessivi che possono essere fruiti anche durante la permanenza all’estero. Il congedo va comunque utilizzato entro i primi cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
- Non è suddivisibile tra i due coniugi.
- E’ retribuito.
- Congedo parentale (entro i primi otto anni dall’ingresso)
- Spetta sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore.
- Ha durata di dieci mesi e deve essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia.
- Può essere suddiviso tra i genitori adottivi o affidatari.
- E’ retribuito con un’indennità del 30% della retribuzione sino ai primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.