Stai leggendo la versione stampabile di una pagina del sito www.venetoadozioni.it

Accesso alle informazioni sulle proprie origini

Modalità e contenuti - settembre 2008

A cura della Dott.ssa Raffaella Pregliasco
ricercatrice sociale esperta in adozioni internazionali

 La Convenzione sui diritti del Fanciullo firmata a New York nel 1989 e Convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale contengono disposizioni finalizzate a garantire al minore adottato l'esercizio del diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie (art. 7 CRC e artt. 30-31 della Convenzione de L'Aja) origini prevedendo a tal fine anche l'obbligo, in capo alle autorità competenti dei Paesi contraenti, di conservare le informazioni in loro possesso e riguardanti l'origine del minore e in particolare le informazioni che si riferiscono all'identità dei genitori biologici e alla scheda sanitaria siano conservate.

L'esercizio di tale diritto è in alcuni Paesi, ancora contestato, in virtù del riconoscimento in capo ai genitori biologici del diritto di veto sulla comunicazione della loro identità, come accade, ad esempio, nel nostro Paese.

Conviene a questo proposito sottolineare che – in base alle disposizioni internazionali sopra evidenziate – non si tratta solo e semplicemente del diritto della persona adottata di conoscere l'identità del padre e della madre naturali ma essenzialmente e spesso unicamente di raccogliere le informazioni – spesso non identificative – sulla sua famiglia di origine e sul suo percorso di vita dal momento in cui è stato abbandonato fino all'adozione.
L'accesso alle informazioni è nella pratica sempre più riconosciuto non solo e non tanto come un diritto della persona ma come un bisogno psichico elementare per l'elaborazione della propria identità.

Le esperienze sviluppatesi in numerosi Paesi dimostrano che l'accesso effettivo - da parte della persona adottata - alle origini e al percorso di vita precedente l'adozione suppone la messa a punto di un sistema coerente ed efficace di raccolta delle informazioni personali e familiari; non solo, ma necessita anche di una condivisione delle informazioni fra tutti gli operatori che intervengono nel procedimento, e che sono via via chiamati a offrire supporto e sostegno ai diversi protagonisti della vicenda adottiva.

Frequentemente, l'accesso dell'adottato alle informazioni è accompagnato da una oreoparazione specifica e da un supporto anche di carattere psicologico erogato su base obbligatoria o meno da professionisti del settore. Nei casi in cui si prevede un contatto con la famiglia di origine, l'intervento di un soggetto terzo adeguatamente formato è spesso utile per tenere in debita considerazione gli interessi delle diverse parti coinvolte, per prendere contatti con i genitori biologici e di informare l'adottato della loro reazione alla richiesta di conoscenza dell'adottato. In alcuni Paesi sono stati creati dei veri e propri "registri dei contatti" dove persone adottate e genitori biologici ma anche altri membri della famiglia di origine possono annotare la loro richiesta di entrare in contatto.
 

L'attuazione del diritto all'accesso alle informazioni nei Paesi di origine dei minori
Ma andiamo ora a vedere come le previsioni normativi introdotte da questi fondamentali e ormai conosciuti strumenti normativi internazionali vengono attuate nei Paesi di origine dei minori, in particolare in Asia, Europa orientale, America latina.

America Latina
In America Latina, il diritto all'identità è sempre stato oggetto di specifica attenzione, come risultato del generalizzato utilizzo della pratica illegali di adozione di bambini sottratti a prigionieri politici ad opera dei regimi repressivi al potere negli anni '70 e '80 e ai successivi traffici a scopo di adozione che hanno avuto luogo a partire dagli anni '90. L'allontanamento forzato di bambini e le modifiche ai registri di stato civile con riferimento ai dati sulla loro nascita sono stati il motivo principale che hanno spinto ad includere nella Convenzione sui diritti del fanciullo una specifica disposizione sul diritto del bambino al mantenimento della propria identità.

Il particolare contesto storico dà il senso del perchè in questa regione sono stati raggiunti i maggiori progressi con riferimento al riconoscimento del diritto dei bambini adottati all'accesso alle informazioni sulle proprie origini.

Molti Paesi dell'America latina hanno incorporato nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione dei diritti del fanciullo. Molti di questi ordinamenti giuridici contengono disposizioni riguardanti il diritto all'identità e molti prevedono norme specifiche che riconoscono il diritto all'accesso alle informazioni da parte dei minori adottati

Tutte queste previsioni normative si applicano tanto alle adozioni nazionali quanto a quelle internazionali.

Europa centrale ed orientale
Negli anni precedenti il 1989, le procedure che riguardavano l'adozione erano debolmente regolamentate in molti Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

In Polonia, per esempio, la prima agenzia pubblica con responsabilità sull'iter adottiva è stata istituita nel 1993; in precedenza, questa funzione era assolta da enti privati, avvocati e organizzazioni religiose. In Russia, i tribunali non avevano giurisdizione in materia di adozione fino al 1996. nel 1998, la Corte Costituzionale della Bielorussia stabilì che le disposizioni del codice di diritto di famiglia che permettevano l'adozione di minori attraverso una procedura extragiudiziaria senza il consenso dei loro genitori biologici erano illegitime con l'entrata in vigore della Convenzione dei diritti del Fanciullo del 1989.

Le difficili condizioni di vita negli istituti di migliaia di "orfani sociali" portarono all'aumento del numero di adozioni internazionali e conseguentemente alla promulgazione di nuove disposizioni in materia di adozione. Tale nuova regolamentazione si richiama espressamente ai principi espressi nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (nella specie all'art. 21) e, più recentemente, nella Convenzione de L'Aja. Ma il diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini sembra in quest'area territoriale in via generale ancora lontano dall'essere riconosciuto pienamente.

La concezione tradizionale secondo la quale l'adozione piena presuppone una totale e definitiva rottura dei legami con la famiglia biologica ancora prevale.

Pochi Stati in questa area geografica hanno adottato una legislazione diretta ai minori che prevedesse il diritto all'identità. Fra questi, la Romania e la Bielorussia, ma nessuno di questi paesi fa riferimento in modo espresso e specifica alla particolare posizione del minore adottato che vuole accedere alle informazioni sulla propria origine, prevedendo invece in modo generico il diritto del bambino a mantenere rapporto con i propri genitori biologici anche se si trova a vivere lontano dal contesto familiare di origine.

Asia
Molti Paesi asiatici non hanno ancora provveduto ad inserire nel proprio ordinamento giuridico interno e in particolare nella legislazione nazionale che regola l'adozione disposizioni che recepiscano i principi contenuti nella Convenzione sui diritti del Fanciullo e nella Convenzione de L'Aja. Ma ci sono sviluppi interessanti. In almeno due casi, la legge prevede il diritto all'identità dei minori adottati.

L'India è uno di quei Paesi nel quali la legge che regolamenta l'adozione varia a seconda della diversa appartenenza etnica o religiosa a cui i diversi soggetti protagonisti della vicenda adottiva appartengono. La legislazione vigente non contiene alcuna previsione né con riferimento al diritto al mantenimento della propria identità da parte del minore adottato né con riferimento all'identità dei genitori biologici.

 

Il diritto al mantenimento del proprio nome
Nell'ambito del riconoscimento del diritto all'identità gioca un ruolo fondamentale anche il diritto al proprio nome. Con riferimento al diritto al nome, specie nei casi di adozione internazionale, vanno evidenziate alcune interessanti esperienze.

America Latina

In Europa Centrale e Orientale, l'ordinamento interno della gran parte dei Paesi considerati presume il diritto dei genitori adottivi di modificare il nome del bambino,con l'eccezione forse della Georgia la cui legislazione in materia prevede che il primo nome non possa essere modificato se il bambino ha più di 10 anni a meno che non ci sia il suo consenso. Va però ribadito che molti di questi Paesi non appaiono così remissivi con riferimento invece al diritto al mantenimento della propria nazionalità che viene a quanto pare largamente riconosciuto (Ucraina, Bielorussia).

Conclusioni
Questa breve analisi riflette un lento ma costante processo di sviluppo della tutela dei diritti dei bambini nel contesto dell'adozione nazionale e internazionale. Ciò testimonia la volontà dei paesi di origine di garantire il mantenimento dei legami con la famiglia biologica e la cultura di origine anche quando s'impone il collocamento in un nucleo famigliare sostitutivo.

Allo stesso tempo, rimane ancora molto da fare.
Come il Comitato sui diritti del Fanciullo ha più volte evidenziato, il diritto del minore alla propria identità non è sufficientemente ed espressamente garantito ancora in un alto numero di Paesi; e in molti altri ancora la legislazione spesso è lacunosa - quando non prevede addirittura alcunquè – con riferimento alle necessarie garanzie di tutela dei diritti del bambino in caso di adozione di minori sprovvisti del certificato di nascita. Quest'ultima lacuna risulta particolarmente pericolosa se si pensa che attualmente i numeri parlano di 50000 bambini la cui nascita, ogni anno, non viene registrata.

Ma viene rilevata anche l'insufficiente considerazione per la protezione da ogni forma di discriminazione (etnica, culturale, religiosa, psico-fisica) nei confronti del bambino adottato e l'ancora più generalizzato mancato coinvolgimento del minore in stato di abbandono nei processi decisionali che lo riguardano.