Adottare passo dopo passo

Accordo bilaterale tra Federazione Russa e Italia

Novembre 2008

a cura di
Dott.ssa Raffaella Pregliasco
Ricercatrice sociale esperta di adozioni intrenazionali

Nel novembre del 2008 è stato sottoscritto a Mosca l’accordo bilaterale fra Federazione Russa e Italia in materia di adozione internazionale, accordo che, nelle intenzioni più volte espresse dai firmatari, sarà preso come punto di riferimento per la stesura degli accordi bilaterali con gli altri Paesi europei ed Est europei.

Il testo dell’accordo ha ulteriormente migliorato la collaborazione già esistente tra Italia e Federazione Russa nella gestione dell’iter adottivo, divenendo in particolare uno strumento efficace per superare le difformità nella preparazione dei documenti.

Va innanzitutto messo in evidenza come, nel testo dell’accordo, non si faccia riferimento alla Federazione Russa come stato di origine né all’Italia come stato di accoglienza – come chiaramente dimostrato dalla pratica quotidiana in materia di adozione (dal 2000 ad oggi circa 3000 bambini di origine russa sono entrati nel nostro Paese a scopo di adozione) – ma tale distinzione venga lasciata intenzionalmente indefinita volendo così probabilmente attribuire ad entrambi una posizione paritaria.

Si rileva inoltre come non si faccia alcun richiamo – nel testo dell’accordo – alla Convenzione de L’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
L’unico strumento normativo internazionale richiamato è la Convenzione ONU del 1989. Ciò nonostante, i principi contenuti nella Convenzione Aja sono più volte posti in evidenza, in particolare il principio di sussidiarietà, al quale si fa esplicitamente riferimento in più parti dell’accordo, laddove si precisa che l’adozione internazionale può avere luogo solo ove gli strumenti di tutela del minore in condizione di abbandono utilizzati a livello interno non possono funzionare.
 

L’accordo apre la possibilità di adozione anche ai single, in armonia con i più recenti orientamenti europei – in particolare con la nuova Convenzione di Strasburgo in materia di adozione elaborata dal Consiglio d’Europa e aperta alla ratifica degli stati membri a partire dal novembre scorso – pur prevedendo che l’effettiva realizzazione di tale opzione venga attribuita alla disciplina normativa dei singoli stati interessati.

L’accordo dedica una particolare attenzione alla regolamentazione dell’attività degli enti autorizzati, della cui disciplina l’accordo si occupa in modo specifico negli articoli 4 e 5: in particolare tali enti, per poter operare, dovranno essere riconosciuti necessariamente dalle autorità competenti di entrambi gli stati interessati.
Inoltre, si precisa che le procedure finalizzate all’adozione internazionale potranno essere realizzate unicamente tramite tali soggetti, a meno che si tratti di minore che abbia un rapporto di parentela con i futuri genitori adottivi (art. 3 co 6).

Una specifica rilevanza viene altresì attribuita alla verifica – da parte degli enti autorizzati, che dovranno trasmetterne le risultanze al Paese di origine - delle cosiddette "condizioni di vita e di educazione" dei minori adottati: qualora tali informative non risultino pervenute alle competenti autorità del Paese di origine, l’ente autorizzato potrà essere sospeso dalla propria attività a tempo indeterminato.
Inoltre, i genitori adottivi sono tenuti a registrare i propri figli adottivi – che mantengono anche la cittadinanza russa – presso gli uffici consolari del loro Stato di origine: tali disposizioni testimoniano chiaramente una forte volontà di controllo sull’inserimento socio-familiare del bambino adottato, senza precedenti negli accordi precedentemente stipulati in materia. Tale controllo può spingersi fino alla sospensione delle procedure di adozione internazionale tra Paesi contraenti.

Il particolare approccio condiviso tra i Paesi firmatari di questo accordo si evidenzia nuovamente nella denominazione che viene data al nostro decreto di idoneità, a cui ci si riferisce più volte nel testo dell’accordo con l’espressione "provvedimento sulle condizioni di vita e di idoneità" dei potenziali genitori adottivi, con ciò ponendo in evidenza come la stabilità economica e la salute non rientrino necessariamente nella valutazione dell’idoneità rilasciata dal giudice italiano ma debbano essere oggetto di analisi specifica.

L’importanza di prestare, da parte di coloro che hanno la tutela del minore, un consenso libero ed informato è in più punti evidenziata con particolare attenzione. Nello specifico, si rileva come tale consenso debba essere rilasciato necessariamente dopo la nascita del minore e non debba essere viziato da pressioni di alcun tipo.
In base all’art. 12 poi, il consenso all’adozione da parte dei potenziali genitori adottivi deve essere inoltrato alle autorità russe competenti dopo che è avvenuto l’incontro tra adottanti e adottando, e non prima, come spesso avviene.

Infine, nel caso in cui la permanenza del minore nella famigli adottiva non corrisponda più al suo interesse, il collocamento dello stesso presso altra famiglia adottiva non potrà essere effettuato senza aver prima informato le autorità competenti dello stato di origine e soprattutto senza che queste ultime abbiano fornito il loro specifico consenso a questa nuova adozione: questa procedura rappresenta chiaramente una novità rispetto alla disciplina vigente nel nostro Paese e relativa alla tutela dei minori con cittadinanza italiana e/o residenti in Italia nel caso versino in condizioni di abbandono morale e materiale.

L’introduzione di questa particolare disposizione - relativa alla necessità di un consenso da parte delle autorità competenti della federazione russa al collocamento familiare a scopo adottivo di un bambino cittadino italiano -è tale da esprimere un chiara intromissione nella sovranità giurisdizionale all’interno del nostro Paese.
Diversamente sarebbe accaduto se fosse stato prevista non la necessaria prestazione di un consenso ma la generica espressione del proprio gradimento o meno rispetto all’adozione del minore da parte di una nuova famiglia adottiva.
Probabilmente tale disposizione dell’accordo va giustificata con la previsione del mantenimento della cittadinanza russa del bambino adottato.

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