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Criteri per l'abbinamento: genitori e bambini

Principi generali - maggio 2009

A cura della dott.ssa Raffaella Pregliasco
ricercatrice sociale esperta in adozioni internazionali

Con riferimento al tema dei criteri per l’abbinamento coppia-bambino occorre innanzitutto distinguere tra quanto previsto in materia dagli strumenti normativi internazionali di settore– primo fra tutti la Convenzione de L’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione tra Stati nell’ambito dell’adozione internazionale – e quanto invece viene disposto a livello nazionale dai singoli Paesi di origine e di accoglienza dei minori adottati.

Nel contesto normativo sovranazionale di riferimento, non vengono stabiliti espressamente criteri specifici per effettuare l’abbinamento tra potenziali genitori adottivi e bambino: la Convenzione de L’Aja, nel suo art. 16, prevede in modo generico che l’abbinamento, comunemente denominato matching, debba essere effettuato nell’interesse del minore, lasciando ai singoli Stati ratificanti l’onere di attribuire significato concreto a questo particolare momento del procedimento adottivo.
Inoltre, la stessa Conferenza de L’Aja, nel documento contenente "Buone pratiche per l’attuazione della Convenzione in materia di adozione internazionale", ha stabilito una serie di principi di carattere generale finalizzati a rendere efficace l’intervento relativo all’abbinamento adottanti-adottando. Innanzitutto, viene posto in evidenza come tale intervento debba essere effettuato in modo professionale da persone preparate e formate in modo specifico per questo scopo, capaci di valutare in modo efficace sia l’idoneità e le caratteristiche dei potenziali genitori adottivi che i bisogni del bambino.

L’abbinamento, inoltre, dovrebbe essere effettuato non sulla carta ma dopo aver personalmente conosciuto e ascoltato il bambino che dovrà essere adottato.
Infine, i potenziali genitori adottivi non dovrebbero mai essere chiamati a scegliere direttamente o attraverso fotografie il minore che desiderano adottare, dal momento che l’esigenza primaria da soddisfare è rappresentata dal benessere del bambino, non dal desiderio o dall’aspettativa dell’adulto.
Senza contare che molte famiglie dichiarano di trovarsi in una condizione di grosso disagio quando viene chiesto loro di scegliere tra più bambini in stato di adozione, disagio che certo non incide positivamente sulla futura riuscita dell’adozione. Per questi motivi, sarebbe preferibile che l’abbinamento venisse sempre effettuato dalle autorità competenti dello Stato di origine del minore in adozione e, in particolare, da uno staff di professionisti con competenza in materia.

A livello nazionale, va evidenziato come la maggior parte degli Stati di origine e di accoglienza dei minori non definiscono a loro volta in modo chiaro criteri e procedure per effettuare il miglior abbinamento possibile ma si limitano a indicare principi di carattere generale, normalmente coincidenti con quelli espressi a livello sovranazionale: esistono, tuttavia, differenze tra Paese e Paese in relazione alla minore o maggiore specificità nella regolamentazione della materia.

In particolare, per quanto riguarda le modalità operative seguite per effettuare l’abbinamento, va rilevato che molti Paesi di origine utilizzano sistemi basati su registri o banche dati sia dei minori adottabili che degli aspiranti genitori adottivi. Tali strumenti sono conservati e aggiornati a cura di autorità centrali competenti.

Nel nostro Paese, la legge 476/98 – che costituisce strumento normativo di ratifica della Convenzione de L’Aja nonché principale disciplina in materia di adozione internazionale – prevede, implicitamente e in accordo con gli orientamenti e le buone prassi condivise a livello internazionale, che le competenti autorità italiane si limitino a raccogliere la proposta di abbinamento formulata dalle autorità dei Paesi di origine e provvedano a trasferirla, con la documentazione che la accompagna, ai potenziali genitori adottivi, dai quali poi riceveranno l’eventuale risposta positiva che gireranno a loro volta all’estero, concordando sull’opportunità di procedere all’adozione.

Al di là della previsione, a livello interno e sovranazionale, di principi e di orientamenti comuni che regolino la delicata fase dell’abbinamento, la pratica quotidiana in materia richiede con sempre maggiore urgenza che tali principi ed orientamenti si traducano finalmente nella formulazione di criteri specifici e condivisi, in particolare per venire incontro alle fondamentali esigenze di approfondimento presenti in un procedimento che deve individuare un papà e una mamma per un bambino che presenta determinate caratteristiche.

Va, infine, ricordato come lo strumento attualmente più agevole per incentivare la formulazione di criteri condivisi tra Paesi potrebbe efficacemente essere rappresentato dagli accordi bilaterali conclusi tra Stati, che già in molti casi contengono specifiche linee guida e disposizioni per raggiungere il migliore abbinamento possibile aspiranti genitori adottivi-minore.