A cura della dott.ssa Raffaella Pregliasco
ricercatrice sociale esperta in adozioni internazionali
Nell' ambito di una vicenda di adozione, il diritto al rispetto alla privacy della vita famigliare può entrare in conflitto con il diritto del bambino a vedere tutelato il suo superiore interesse.
Accade ad esempio che il legittimo desiderio della famiglia adottiva, riconosciuto anche dalla stessa Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, di non subire interferenze o controlli – di maggiore o minore incisività – può scontrasi con la necessità che gli organi competenti siano messi in grado di monitorare l’andamento della vita famigliare e il corretto inserimento del bambino.
Ma può anche verificarsi che l’ugualmente legittimo desiderio del bambino, anche questo riconosciuto dalla legislazione nazionale e dalle norme convenzionali, di raccogliere informazioni sulle proprie origini, possa entrare in conflitto con l’intenzione dei genitori biologici a non veder rivelata la propria identità e, soprattutto, a non voler essere contattati.
In questi casi il rifiuto da parte di una madre biologica a non voler essere riconosciuta dal figlio biologico, può essere senz’altro molto difficile da gestire ma bisogna tenere anche presente che spesso la madri biologiche nascondono l’abbandono alla famiglia oppure non hanno superato il trauma e il senso di colpa che ne derivano e per loro è troppo doloroso ritornare alla propria vicenda passata.
Vanno anche ricordate, tra le ipotesi più dolorose di conflitto tra diritto alla vita privata e famigliare e superiore interesse del minore, quei casi in cui - per accertate irregolarità nella procedura adottiva - la magistratura interpellata decide per il rientro del minore nella famiglia di origine. Spesso in questi casi l’applicazione corretta della legge porta a conseguenze traumatiche e non rispondenti al benessere psico-fisico del bambino .
Come è possibile quindi cercare e, soprattutto, trovare un equilibrio tra questi due diritti spesso confliggenti ma ugualmente riconosciuti?
La maggior parte degli esperti in materia concorda nel lasciare la soluzione ad ogni singolo caso: gli interessi in gioco possono essere molteplici così come il contesto in cui si sviluppano quindi non è opportuno offrire indicazioni predeterminate. E questo potrebbe essere valido sia per le decisioni prese sul campo dagli operatori psico-sociali coinvolti sia per quelle che debbono essere formulate nelle aule di un tribunale.
Ad esempio, nel caso di rifiuto della madre biologica ad essere riconosciuta, si può tentare,a seconda dei casi, di effettuare un adeguato accompagnamento psicologico che la porti a cambiare idea, oppure si possono inviare informazioni non identificative al figlio adottivo riguardanti ad esempio le condizioni della sua nascita e del suo abbandono.
Nel caso invece si prospetti la necessità di verificare l’inserimento del bambino nella famiglia adottiva e si richiedano quindi controlli e verifiche finalizzate alla stesura di relazioni nel periodo post-adottivo, va considerato come, nel rispetto di un’esigenza comunque già riconosciuta anche dai maggiori organi internazionali competenti in materia, come la Conferenza de L’Aja, sia opportuno limitare le interferenze nella vita privata di una famiglia legittima.
Ad esempio, nel caso di relazioni post-adottive richieste dai Paesi di origine dei bambini adottati, è raccomandato che l’obbligo di inviare tali documenti sia contenuto nel tempo dai 2 ai 4 anni massimo.
Questo compromesso garantisce un’adeguata verifica dell’inserimento del bambino, è in grado di venire incontro alle esigenza di conoscenza delle autorità dei Paesi di origine e soprattutto non risulta troppo onerosa per le famiglie e gli operatori sociali coinvolti sul campo.