Adottare passo dopo passo

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Legge n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata in GU n. 170 del 24 luglio 2009, s.o. n. 128

La legge n. 94 del 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170 supplemento ordinario n. 128, è entrata in vigore l’8 agosto 2009.
Essa è composta da norme dichiaratamente finalizzate a rafforzare la sicurezza pubblica prevalentemente attraverso un inasprimento della lotta alla criminalità organizzata ma anche, seppur in misura minore, attraverso disposizioni d’altro genere come quelle che modificano il codice della strada.
 
Ha inoltre introdotto alcune novità in materia di famiglia. A tal proposito, nell’analisi del testo, è necessario muovere dall’art. 10 bis che punisce a titolo di reato – e più esattamente come contravvenzione – il mero ingresso o soggiorno illegale dello straniero (inteso come cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide) nel territorio dello Stato. Infatti, l’art. 10 bis al primo comma prevede che
 

«salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro».
 
L’ultima parte del primo comma dell’art. 10 bis preclude allo straniero che commette questo reato la possibilità di avvalersi della disposizione contenuta nell’art 162 del codice penale che prevede per l’imputato – seppur solo al ricorrere di certe condizioni – la possibilità di estinguere il reato pagando la metà del massimo della pena pecuniaria indicato dalla norma, prima ancora che termini il procedimento penale a suo carico.
 
Ora, posto che le norme giuridiche devono essere interpretate e che, quindi, è ancora troppo presto per offrire delle valutazioni, in dottrina sono già stati sollevati dubbi a proposito della disposizione precedente, considerato che la Corte costituzionale (con sentenza n. 78 del 16 marzo 2007) aveva espressamente escluso che la mera condizione d’irregolarità dello straniero potesse essere sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso.

Un punto di rilievo rispetto all’infanzia, riguarda il compimento di alcuni atti amministrativi. Infatti l’art. 6 del testo unico n. 286 del 1998 stabiliva gli obblighi dello straniero relativi al soggiorno prevedendo, al secondo comma, che il certificato di permesso di soggiorno dovesse essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze e autorizzazioni ma con delle eccezioni che, fra le altre, comprendevano quella inerente i provvedimenti di stato civile: ciò ha finora consentito anche agli stranieri irregolari il compimento di atti che costituiscono espressione diretta dei diritti civili come, per esempio, il riconoscimento di un figlio.
La nuova legge ha eliminato tale eccezione e in dottrina ci si è chiesti se lo straniero irregolare potrà ancora compiere atti come quello sopra indicato, considerato che una deroga invece continua a essere prevista per l’assistenza sanitaria e un’altra per l’iscrizione dei minori alle scuole dell’obbligo.
La risposta a tale domanda non può che essere positiva per varie ragioni.
 
 
Tutto ciò sarebbe in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale tra più interpretazioni possibili si deve sempre privilegiare quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica.
 
Alla luce di queste considerazioni, non si può non condividere la richiesta avanzata in vari documenti da molteplici e autorevoli associazioni preposte alla tutela dell’infanzia e quindi invitare il Governo – che peraltro si è già dichiarato favorevole ad accogliere tale orientamento – ad adottare disposizioni attuative, le quali chiariscano che ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale di persona straniera non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno. Per effetto di ciò in tal caso non deve trovare applicazione l’art. 6, comma 2, del Dlgs 286/1998.

Fonte Ufficiale
Portale dell'Infanzia e l'Adolescenza