Faq
1 - A quali congedi dobbiamo far riferimento a seconda dello specifico momento in cui ci troviamo dell'iter adottivo?
Quando si parla di adozione, tre sono i tipi di congedo ai quali è possibile ricorrere che possiamo così riassumere:
- Congedo per adozione
per la permanenza all’estero
- Spetta alla coppia adottiva solo nel caso in questa non chieda congedo maternità o paternità.
- Ha durata del periodo di permanenza all’estero.
- Non è retribuito.
- Viene certificato dall’Ente autorizzato che segue la coppia nelle procedure di adozione.
- NB Nel caso in cui richiedano il congedo di maternità o paternità esso partirà dall’inizio della permanenza all’estero e si protrarrà per i 5 mesi successivi. In questo caso è prevista la retribuzione (art. 2 – comma 452 "punto 3")
- Congedo di maternità e paternità
prima e dopo l’ingresso
- Spetta alla madre lavoratrice o, qual’ora essa non lo richieda, spetta al padre lavoratore.
- Ha durata di 5 mesi complessivi che possono essere fruiti anche durante la permanenza all’estero. Il congedo va comunque utilizzato entro i primi cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
- Non è suddivisibile tra i due coniugi.
- E’ retribuito.
- Congedo parentale
entro i primi otto anni dall’ingresso
- Spetta sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore.
- Ha durata di dieci mesi e deve essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia.
- Può essere suddiviso tra i genitori adottivi o affidatari.
- E’ retribuito con un’indennità del 30% della retribuzione sino ai primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
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2 - Quali sono le spese detraibili e quali no nell'iter adottivo?
- E' previsto che il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione possa essere detratto dalla dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese certificabili dall'Ente sono previste quelle:
- Riferite all'assistenza che la coppia ha ricevuto durante il soggiorno all'estero.
- Per la legalizzazione dei documenti.
- Per la richiesta dei visti.
- Per il soggiorno.
- Per l'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti.
- Per tutte le spese documentate o certificate o certificabili finalizzate all'adozione di un minore.
- Non è necessario aver acquistato lo status di genitore adottivo per chiedere la deduzione delle spese.
- Non sono deducibili invece le spese sostenute per le relazioni fatte dall'ente e gli incontri post-adottivi.
3 - Dobbiamo allegare alla domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni, la dichiarazione di conoscenza da parte dei nostri genitori della nostra intenzione di adottare?
Risposta: Sì, salvo rappresentare al Tribunale i motivi dell'impossibilità a produrla.
4 - Dobbiamo rinunciare all'adozione nazionale quando diamo il mandato ad un Ente Autorizzato per l'adozione internazionale?
Risposta: No, i due percorsi possono proseguire in modo parallelo fino al momento in cui viene effettuato un abbinamento con un minore in italia o all'estero.
5 - Possiamo presentare la domanda per adottare un bambino a più Tribunali per i Minorenni?
Risposta: Si, ma è consigliabile farlo dopo che si è ottenuta l’idoneità dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Questo per due motivi: essere certi di essere dichiarati idonei;
gli altri Tribunali potranno chiedere d’ufficio il fascicolo con la vostra documentazione.
6 - Siamo conviventi da più di tre anni: possiamo adottare un bambino?
Risposta: No, perchè pur considerando la convivenza come elemento di stabilità di una coppia, la legge prevede che vi sia il vincolo matrimoniale per la coppia che intende adottare il bambino.