a cura di
Dott.ssa Raffaella Pregliasco
Ricercatrice sociale esperta di adozioni internazionali
La Commissione per le adozioni internazionali ha emanato, nel mese di ottobre 2008, una delibera avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti che svolgono attività di intermediazione nella procedura relativa all'adozione internazionale di cui alla Legge 476/98.
Il documento appare particolarmente rilevante, non solo perchè va ad aggiornare una precedente delibera in materia, ma soprattutto perchè specifica ulteriormente i requisiti di cui gli enti debbono essere in possesso per esercitare la propria attività e le modalità attraverso le quali debbono operare per rispettare i principi normativi internazionali e nazionali applicabili in materia.
Viene posta particolare attenzione ai requisiti dei componenti degli organi direttivi dell'ente e del personale che ha incarichi di responsabilità. E' attribuita estrema rilevanza alle professionalità e competenze dei soggetti impegnati nelle attività. Si pone inoltre in evidenza il fatto che il solo status del genitore adottivo non viene più considerata esperienza sufficiente per operare nel settore.
Anche per il personale impegnato nelle sedi estere, l'accento viene posto in particolare sulle qualità morali e professionali espresse e sulla trasparenza dell'attività svolta.
Sempre con riferimento al personale impegnato nelle attività portate avanti dall'ente autorizzato sul territorio italiano e all'estero, vengono individuate con precisione le cosiddette incompatibilità allo svolgimento del proprio incarico: in particolare, si esplicita come i componenti dell'organo direttivo e i collaboratori utilizzati non possano essere contemporaneamente impegnati in incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare e l'adozione nazionale e internazionale realizzati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli in esame e tali da poter influire sull'attività o sulle procedure adottive seguite dall'ente stesso.
Inoltre, per sottolineare ancora una volta come il percorso che porta ad un'adozione internazionale debba essere chiaramente tenuto distinto da quello che concerne i soggiorni solidaristici di minori provenienti in particolare da alcune aree geografiche, come ad esempio per la Bileorussia, si delibera che l'ente non possa avere alcuna forma di collegamento – neppure la condivisione della sede e/o degli uffici operativi - con organizzazioni in qualche modo impegnate in tali programmi di accoglienza di minori stranieri in Italia.
Con riferimento all'operatività dell'ente sul territorio italiano, quest'ultima viene espressamente legata alla effettiva presenza sul territorio. Infatti, nella delibera, si stabilisce come l'ente autorizzato possa accettare incarichi da parte di coppie residenti nella regione in cui è collocata la sede operativa, non quindi meramente la sede legale, nonché – dietro specifica richiesta rivolta alla Commissione e da questa debitamente autorizzata - quelle residenti nella macroarea di riferimento.
Sembra evidente, rispetto al passato, una limitazione dell'area di operatività concessa all'ente autorizzato: ciò sembra doversi imputare all'esigenza – da più parti segnalata – di garantire alle aspiranti coppie adottive, nel territorio in cui risiedono, un supporto e un accompagnamento continuo e qualificato, in grado di sostenere la famiglia e di rispondere alle diverse e molteplici esigenze che si possono presentare durante tutto l'arco dell'esperienza adottiva e anche successivamente all'entrata in Italia del bambino.
Tra gli elementi di particolare interesse contenuti nella delibera in esame, occupa un posto di rilievo anche il riferimento alla possibilità, per gli enti autorizzati, di stipulare intese od operare fusioni.
Vengono infatti espressamente promosse le iniziative strutturate di collaborazione fra questi soggetti, finalizzate in particolare a condividere metodologie operative e professionali, attraverso la messa a disposizione di tutti gli enti che partecipano all'intesa dei rispettivi uffici e/o risorse professionali e l'individuazione di procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.
Tale orientamento potrebbe essere spiegato con l'intenzione di favorire l'accorpamento dei soggetti che svolgono l'attività di intermediazione nella procedura adottiva, a fronte dell'altissimo numero di enti autorizzati attualmente presente sul territorio italiano.
Nel nostro Paese sono, infatti, oggi autorizzati ad operare circa settanta di enti a fronte di circa 4000 adozioni avvenute nel corso dell'ultimo anno: negli altri Paesi, che pure presentano un elevato numero annuo di adozioni internazionali effettuato, la presenza degli enti autorizzati risulta estremamente più limitata.
In Francia, ad esempio, si contano 19 enti autorizzati, in Finlandia solo 3.
Nella delibera appare evidente, inoltre, l'intenzione di definire in modo specifico, quanto lo consentono le particolari caratteristiche del settore in cui si opera, le modalità operative e di gestione degli enti autorizzati, al fine di garantire la trasparenza delle procedure e l'uniformità delle prestazioni offerte all'utenza, nel pieno rispetto dei principi condivisi a livello internazionale in materia.
Per tali motivi, si richiede all'ente autorizzato di descrivere con precisione – nell'istanza di autorizzazione – la metodologia che intende seguire durante tutto l'iter adottivo, finalizzata in particolare a garantire, anche in collaborazione con i servizi territoriali, nell'ambito dei protocolli operativi stipulati, un'adeguata informazione e preparazione delle coppie che gli conferiscono il mandato, l'assistenza e il sostegno della coppia e del minore all'estero e dopo il rientro in Italia e, infine, lo svolgimento delle attività relative al post-adozione.
Viene altresì richiesto all'ente di mantenere la Commissione per le adozioni internazionali nonché i servizi territoriali competenti costantemente informati sul progetto adottivo dell'aspirante coppia adottiva e sul relativo iter procedurale, per assicurare - laddove necessario - un intervento congiunto.
Tra gli obblighi informativi attribuiti agli enti autorizzati nei confronti non solo dell'autorità centrale per le adozioni internazionali ma di tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nella procedura di adozione internazionale e soprattutto delle aspiranti famiglie adottive, un posto di assoluta rilevanza è occupato dal dovere di fornire alle coppie, al più tardi al momento del conferimento dell'incarico, una carta dei servizi, nella quale deve essere descritto con precisione e in modo chiaro il complesso delle attività inerenti la procedura adottiva, nonché il costo complessivo che la coppia sosterrà per l'intera procedura, con specificazione dei servizi e delle attività a cui tali costi afferiscono.
La Carta dei servizi si inserisce tra gli strumenti previsti dalla Legge 328/00 Legge quadro per lo sviluppo di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e finalizzati a garantire chiarezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi sociali al cittadino.
Infine, vengono ulteriormente regolati e definiti i rapporti economici tra ente autorizzato e aspirante coppia adottiva.
La delibera introduce specifiche concernenti l'effettuazione dei pagamenti (bonifico su apposito conto corrente bancario o postale, precisazione delle procedure utilizzabili per il trasferimento di denaro all'estero) e le modalità per la richiesta del rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura.
La definizione di tali elementi è chiaramente finalizzata a garantire la trasparenza contabile in materia.