Una volta che l’Ente Autorizzato riceve la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo, prestato dai coniugi, la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell’Aja.
La nuova famiglia, al rientro in Italia, può trovarsi in due situazioni:
1) La prima si verifica quando l’adozione è già stata pronunciata all’estero; in questa situazione, preliminarmente all’ingresso del minore in Italia, è necessario che il Tribunale per i Minorenni effettui una verifica sulla sussistenza o meno di conformità ai requisiti previsti dalla Convenzione dell’Aja. Si tratta di verificare:
Il Tribunale inoltre deve verificare che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali italiani in materia di diritto di famiglia e dei minori, primo tra tutti il «superiore interesse del minore».
2) La seconda si verifica quando l’Autorità straniera non ha pronunciato l’adozione, ma un atto di affidamento a scopo di adozione; in questo caso l’adozione sarà pronunciata dall’Autorità italiana in un momento successivo, con un provvedimento che, ovviamente, non dovrà essere riconosciuto (art. 35 comma 4 legge n. 184/1983).
È bene specificare che anche la decisione di affidamento preadottivo pronunciata dall’Autorità straniera soggiace alla valutazione di conformità con i principi dell’ordinamento italiano in materia di diritto di famiglia e dei minori da parte del Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo stabilisce un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno. Solo con il raggiungimento positivo di tale termine, l’adozione internazionale potrà essere disposta dal Tribunale per i Minorenni con una sentenza definitiva.