Adottare passo dopo passo

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Idoneità della coppia

22/07/2010

Con la sentenza n. 13332 del 1° giugno 2010 la Corte di Cassazione esprime un orientamento univoco rispetto al decreto di idoneità all'adozione.


Con sentenza n. 13332 del 1° giugno 2010, al di là delle motivazioni anche molto profonde e logicamente ben argomentate che nel tempo hanno spinto i tribunali per i minorenni a scegliere soluzioni tra di loro divergenti, la Corte di Cassazione dà finalmente un orientamento univoco: il decreto di idoneità all'adozione – pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni – «non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia».

In sostanza – chiariscono i giudici della Corte di cassazione – il bisogno di genitorialità di coloro che intraprendono il percorso adottivo non può prescindere dall'accettazione dell'identità e della diversità del minore proveniente da un contesto completamente diverso nell’ottica del perseguimento dei diritti fondamentali del minore così come sono affermati in diverse disposizioni di legge nazionali.
Pertanto, ogni atteggiamento discriminatorio che venga espresso nel corso della valutazione da parte degli aspiranti genitori, evidenzia delle carenze nella capacità di accoglienza da parte della coppia e, in ultima analisi, anche una certa inadeguatezza rispetto alle peculiarità del percorso di integrazione che con un minore straniero è necessario compiere.
 
Verosimilmente i giudici della Corte di cassazione, quando hanno optato per questo rigoroso orientamento, erano consci del fatto che è comunque possibile per una coppia aggirarlo non dichiarando la propria indisponibilità ad accogliere un minore con la pelle di colore diverso durante la fase nella quale viene valutata la loro idoneità ad adottare e, una volta ottenuta l’idoneità, rivolgendosi ad enti che operano essenzialmente in paesi con bambini di pelle chiara.
Tuttavia, i giudici hanno voluto lo stesso affermare in modo netto il divieto per i tribunali per i minorenni di circoscrivere l’idoneità di una coppia ad adottare un bambino alla luce d’elementi legati al suo colore della pelle.
Ciò anche perché, a differenza di quanto accade per l'adozione nazionale, nell'adozione internazionale l'idoneità all’adozione deve essere verificata in via “astratta e teorica” per la mancanza di un minore specificamente individuato al momento dell’accertamento in relazione al quale misurare le capacità di instaurare un valido rapporto educativo ed affettivo degli aspiranti genitori adottivi; pertanto deve essere formulato un giudizio che “conduca all'adozione del decreto di idoneità solo per quelle persone che dimostrino di essere realmente in grado di affrontare le difficoltà connesse all'adozione internazionale”.
 
E poi, un provvedimento che attribuisca rilevanza a dati razziali si pone in contrasto con principi consolidati del diritto interno e del diritto internazionale considerato che l'articolo 29 novellato dalla legge 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) dispone che l'adozione di minori stranieri sia conforme ai principi della Convenzione de L’Aja che, a sua volta, è centrata sul superiore interesse del minore.
 
Fonte Ufficiale
Portale per l'infanzia e l'Adolescenza