Enti autorizzati
Gli Enti Autorizzati all’adozione internazionale hanno il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un’adozione in un Paese straniero. La legge 476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale.
Tali enti hanno ricevuto l’autorizzazione dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, e cioè:
- siano diretti da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali
- dispongano di un’adeguata struttura organizzativa
- non abbiano fini di lucro
- non operino discriminazioni ideologiche o religiose
- si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia nei paesi d’origine
- abbiano sede legale in Italia
I requisiti degli Enti Autorizzati sono stabiliti dall’art. 39 ter della legge n. 184/1983 e succ. mod.
ENTI-AUTORIZZATI-FIRMATARI-DEL-PROTOCOLLO-OPERATIVO-2012_2014